Confraternita Sant'Antonio Abate di Troina

Statuto della Confraternita "Sant'Antonio Abate".

Sede a Troina (En) Chiesa S.Caterina

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Il Seguente Documento rappresenta lo Statuo attualmente in vigore alla Confraternita di Sant'Antonio Abate di Troina, redatto ed approvato il 27/01/2002.
Il Primo Statuto della Confraternita fù redatto nel 1946, è possibile consultarlo e scaricarlo «QUI»

I. Istituzione - Natura - Fine

Art. 1: Esiste fin dal 28 maggio 1946 e ha sede nella chiesa di S. Caterina, Parrocchia S. Matteo in Troina la Confraternita "SANT 'ANTONIO ABATE".

Art. 2:
Par 1°: La Confraternita è un'associazione laicale pubblica ecclesiastica di fedeli d'ambo i sessi, i quali tendono comunitariamente all'esercizio delle virtù spirituali e temporali cristiane, che vogliono promuovere l'incremento del culto pubblico e godere dei vantaggi derivanti dalla loro associazione. Possono far parte della confraternita anche i chierici.

Par 2°: Essa, pertanto, ha come scopi sociali:
a) promuovere tra i soci l'esercizio della vita cristiana;
b) promuovere attività caritative specifiche, così come da regolamento.
c) provvedere al culto della chiesa, nella quale ha sede, previa intesa col proprio Cappellano;
d) mantenere viva la partecipazione alle processioni, soprattutto Corpus Domini e Sant'Antonio Abate, secondo l'uso locale;
e) garantire ai propri defunti le più decorose onoranze funebri;



II. Organizzazione

Art. 3: La Confraternita è retta a norma del presente Statuto, approvato dall'Assemblea degli associati e ratificato dall'Ordinario Diocesano; a seguito di tale ratifica, essa può liberamente intraprendere iniziative rispondenti alla propria natura.
Qualsiasi modifica apportata allo Statuto richiede l'approvazione dell'Assemblea dei soci e la ratifica del Vescovo.

Art.4: La divisa è costituita da un sacco e un cordone di colore bianco, da una visiera e guanti di colore bianco e da una mantella di colore amaranto e bordura dorata.
Non si abbandoni facilmente l'antica tradizione della divisa e si tenga presente che eventuali modifiche, se necessarie o almeno opportune, siano deliberate dall'Assemblea dei soci e autorizzate dal Vescovo.

Art.5: La Confraternita è guidata spiritualmente dal Cappellano. Il governo della medesima è esercitato dai seguenti organi:
- L' Assemblea generale dei confrati in regola con le norme statutarie e con la quota associativa;
- Il Consiglio di Amministrazione o dei Superiori

Art.6: L'Assemblea generale ha convocazioni ordinarie e straordinarie.
A) L'Assemblea ordinaria approva il rendiconto economico e finanziario, si riunisce 2 (due) volte l'anno, di cui una la domenica prima della festa di Sant'Antonio Abate del 17 gennaio e l'altra una domenica del mese di giugno.
B) L'Assemblea straordinaria è convocata per motivi straordinari a giudizio del governatore, sentito il Consiglio di Amministrazione, o a richiesta di almeno un terzo dei soci.

Art.7: L'Assemblea generale è convocata dal Governatore con un ordine del giorno concordato nel Consiglio di Amministrazione. La convocazione avviene a mezzo di avviso pubblico o di ogni altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio di Amministrazione.

Art.8: Ogni confrate maggiorenne è tenuto a partecipare all'assemblea e ha diritto a voto attivo o passivo. Ogni confrate esprime un solo voto.

Art.9: La sovranità spetta all'Assemblea dei soci che delibera a maggioranza assoluta di voti con la partecipazione della metà più uno dei confrati aventi diritto al voto. In mancanza di numero legale l'assemblea si rinvia in seconda convocazione o nello stesso giorno a distanza di almeno un' ora o in altro giorno. In seconda convocazione sarà valida la maggioranza dei presenti.

Art.10: La votazione può essere a scrutinio segreto o palese. Saranno sempre a scrutinio segreto le votazioni che trattano di rinnovare il Consiglio di Amministrazione, dell'ammissione di nuovi confrati e rendiconto economico e finanziario di argomenti riguardanti le persone o di gravi provvedimenti a carico di qualche socio. Le modalità di voto e di scrutinio sono inserite nel Regolamento Interno.

Art.11: Tutte le delibere adottate dall'Assemblea, firmate dal Segretario e dal Governatore, devono essere trasmesse in duplice copia alla Curia Vescovile per la ratifica da parte dell'Ordinario Diocesano.

Art.12:
Par.1°: Il Consiglio di Amministrazione è così composto:
- Governatore;
- Segretario;
- Cassiere;
- N° 5 Congiunti, di cui il primo con funzione di vice governatore;
- N° 5 Consiglieri, di cui uno con funzione di maestro dei novizi.
E' un servizio speciale quello dei revisori dei conti.
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da n° 3 membri scelti tra i confrati.

Par.2°: Il Governatore, i Congiunti e i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea
. Il Segretario e il Cassiere sono eletti dal Governatore.
I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Par.3°: Possono essere nominati amministratori solo gli iscritti alla confraternita e che siano in regola con le norme del presente Statuto.

Art.13: Il consiglio di Amministrazione sarà rinnovato ogni tre anni, nella prima seduta ordinaria secondo gli usi e le modalità previste nel Regolamento Interno.

Art.14: Il Cappellano sarà nominato dal Vescovo.


III Compiti del Cappellano e degli Amministratori

Art.15: Il Cappellano guida spiritualmente la Confraternita, partecipa alle assemblee degli associati senza diritto al voto e senza interferire negli affari interni della Confraternita. A lui spetta l'istruzione e la formazione religiosa dei confrati e accompagnerà la Confraternita ad ogni manifestazione e attività.

Art.16: Il Governatore guida la Confraternita e ne è il rappresentante legale. Svolge il suo servizio con lo spirito del buon padre di famiglia coadiuvato dal segretario e dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento è sostituito dal primo congiunto e qualora anche questi fosse impedito da un altro congiunto.

Art.17: Spetta al Governatore indire assemblee, attuarne le delibere, presiedere il Consiglio di Amministrazione, promuovere e incrementare le attività della Confraternita, vigilare sulla retta amministrazione e sulla condotta dei confrati.

Art.18: I Congiunti e i Consiglieri coadiuvano il Governatore a norma dell'Art.16 di questo Statuto.

Art.19: Il Segretario tiene aggiornato il registro dei soci, cura la corrispondenza, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, tiene in ordine l'archivio e si occupa di tutte le documentazioni e le pratiche riguardanti gli affari della Confraternita.
Stende in doppia copia le delibere e le trasmette alla Curia Vescovile per la ratifica.

Art.20: Il Cassiere tiene sempre aggiornato il libro cassa ed effettua i pagamenti dietro regolare mandato, firmato dal Governatore. Riscuote la quota annuale dei soci, le quote d'ingresso e le contribuzioni straordinarie, rilasciando regolare ricevuta e notifica al segretario i nomi dei soci morosi specialmente in occasione delle elezioni. E' obbligo del cassiere riscuotere le sanzioni pecuniarie derivanti da morosità da parte dei soci.
Le somme riscosse, trattenendo il necessario per le spese correnti, vengono depositati in banca o presso l'ufficio postale, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione. A fine anno darà la relazione finanziaria ed economica al Consiglio di Amministrazione prima e all'assemblea dopo. Consegnerà al Segretario tutta la documentazione contabile e non per l'archiviazione.

Art.21: I Revisori dei conti hanno il compito di verificare il bilancio consuntivo, presentato dal Cassiere, controllando registri e documenti probativi delle spese dell'anno finanziario concluso.
Il bilancio consuntivo sottoscritto dai Revisori dei conti sarà presentato per l'approvazione nella 1ª assemblea ordinaria dell'anno successivo (vedi art. 6).


IV. I confrati e la loro ammissione

Art.22:
Par.1°: Possono essere ammessi a far parte della Confraternita i battezzati, uomini e donne che abbiano compiuto il 18° anno di età e che hanno completato l'iniziazione cristiana. I figli e le figlie dei confrati, sono ammessi di diritto a far parte della Confraternita, previo versamento della quota di ammissione (paravanti) stabilita dall'Assemblea dei confrati e secondo le modalità previste nel Regolamento interno.

Par.2°: I coniugi dei confrati effettivi saranno ammessi secondo le modalità previste nel Regolamento interno.

Art.23:
Par.1°: Non possono essere ammessi nella Confraternita coloro che hanno abbandonato pubblicamente la fede cattolica e chi è irretito da scomunica.

Par.2°: Coloro che si trovano nelle condizioni di cui al Par.1° del presente art. in seguito a regolare delibera dell'Assemblea dei soci, possono essere ammessi a far parte della Confraternita, solo alla fine di ottenere decorosa sepoltura nella Cappella della stessa, purché paghino le quote d'ingresso, l'annuale quota sociale, nonché le eventuali contribuzioni.

Par.3°: I soci che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al Par.1° del presente articolo, perdono tutti i diritti propri degli appartenenti alla Confraternita, fatto salvo quello di sepoltura nella cappella, purché continuano a pagare le annuali quote sociali e le eventuali contribuzioni.

Art. 24:
Par.1°: I confrati che vengano a trovarsi in situazioni matrimoniali irregolari ossia: separati, divorziati non risposati, divorziati risposati, sposati solo civilmente, conviventi, pur non essendo in piena comunione con la Chiesa essi ne fanno parte.

Par.2°: Ai soci che si trovano in una delle situazioni previste nel Par.1° del presente art. è vietato di far diventare automaticamente confrate:
A) il coniuge diverso da quello del matrimonio religioso;
B) il coniuge convivente o del matrimonio civile;
C) i figli, che hanno compiuto la maggiore età, avuti dal coniuge diverso da quello del 1° matrimonio religioso; figli di conviventi o da matrimonio civile.

Par.3°: I familiari dei confrati del 1° matrimonio religioso non perdono i diritti di confrate a seguito di divorzio o di separazione del nucleo familiare.

Par.4°: Il presente articolo non si applica ai vedovi e alle vedove, che risposandosi fanno mantenere e acquisire i diritti ai vecchi e ai nuovi familiari, secondo quanto stabilito nel Regolamento interno.

Art.25: Per entrare a far parte della Confraternita occorre inoltrare domanda scritta al Governatore, che riferirà al Consiglio di Amministrazione, il quale deciderà se portare la richiesta di ammissione al vaglio dell'assemblea dei soci. In caso di voto favorevole dell'Assemblea il richiedente acquisterà, a tutti gli effetti, la qualità di confrate, previo pagamento della quota di ingresso prevista (paravanti), della quota annuale (ceppo) e dopo avere acquisito la divisa (Abito) di confrate uguale a quella prevista dall'Art. 4 del presente Statuto. Alla domanda di ammissione nella Confraternita vanno allegati: stato di famiglia, autocertificazione di non appartenenza a nessuna altra Confraternita, autocertificazione di essere cristiano, professare la religione Cattolica e fare un periodo di noviziato di sei mesi.


V. Diritti e Doveri dei confrati

Art .26: I confrati hanno diritto di essere aiutati, secondo lo spirito della Confraternita, a crescere nella vita cristiana e nel carisma specifico della Confraternita. Pertanto il Cappellano avrà cura di organizzare, nei tempi adatti, riunioni formative.

Art. 27: I soci hanno il diritto di voce attiva e passiva al compimento del 18° anno di età, eccetto che non siano stati privati per colpa o siano in mora con i pagamenti dovuti.

Art.28: Alla morte di un socio la confraternita provvederà alla cassa e trasporto funebre e a una degna sepoltura nella Cappella cimiteriale della Confraternita, secondo le modalità del Regolamento interno.

Art.29: La Confraternita deve curare in modo particolare la festa del proprio titolare Sant'Antonio Abate, sia il 16 e 17 gennaio, sia la settimana comprensiva del 13 luglio, con intense manifestazioni religiose, sociali e culturali secondo gli usi e le tradizioni locali. Le modalità organizzative sono inserite nel Regolamento interno.

Art.30:
Par1°: E' dovere dei soci intervenire:
a) all'assemblee ordinarie e straordinarie di tutti i soci;
b) alle processioni del Corpus Domini, di Sant'Antonio Abate e a tutte quelle altre che sono previste dagli usi e dalle tradizioni locali;
c) alle eventuali attività caritative;
E' bene che partecipano alle quarantore che si tengono nella chiesa Madre prima della Pasqua.

Par2° Ogni confraternita avrà nelle processioni la precedenza secondo l'antichità di fondazione e secondo le tradizioni locali.

Art.31: E' dovere del confrate provvedere a farsi l'abito e contribuire alle spese ordinarie e straordinarie della Confraternita. Sia inoltre sensibile alla necessità dei poveri.


VI. Provvedimenti disciplinari

Art.32: Alla fine di ogni anno al confrate che non ha versato la quota prevista viene applicata una maggiorazione della quota secondo le modalità previste nel Regolamento Interno.
Il confrate che risulterà moroso per 2 anni consecutivi, sarà avvisato a regolarizzare la sua posizione e trascorsi 6 mesi dall'avviso sarà dichiarato dimissionario volontario e quindi espulso dalla Confraternita con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

Art.33: Nei casi di grave trasgressione degli obblighi previsti dallo Statuto, possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
a) ammonizione;
b) sanzioni pecuniarie;
c) sospensioni dei diritti e dei benefici per un periodo adeguato all'infrazione, non superiori ad un anno;
d) espulsione, con la quale si perdono tutti i diritti e i benefici derivanti dalla appartenenza alla Confraternita.
I provvedimenti di cui alle lettere a) b) e c) possono essere adottati dal Consiglio di Amministrazione, mentre, l'espulsione, di cui alla lettera d), deve essere deliberata dall'assemblea dei confrati e ratificata dall'Ordinario Diocesano.

Art.34: I provvedimenti, di cui all'art. 33, possono essere adottati nei casi previsti dal Regolamento interno.

Art.35: Nessuno legittimamente iscritto può essere espulso se non per giusta causa, a norma del Diritto e dello Statuto.

Art.36:
Par.1°: Il Segretario, il Cassiere, il Congiunto o il Consigliere che non adempie al proprio dovere può essere sostituito da una delibera del Consiglio di Amministrazione. Di tale delibera si deve informare l'Assemblea nella prima seduta ordinaria.

Art.37: In caso di manifesta impossibilità di funzionamento degli organi della Confraternita, con provvedimento motivato, il Vescovo può nominare un commissario, che la diriga temporaneamente e comunque per un periodo non superiore a mesi tre.

Art.38: Contro tutti i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso al Vescovo, che deciderà a norma del presente Statuto e del Diritto Canonico, tenendo conto del Regolamento interno della Confraternita.


VII. I beni temporanei della Confraternita

Art.38: L'amministrazione ordinaria dei beni della Confraternita compete al Consiglio di Amministrazione della stessa, il quale tiene informata l'assemblea dei soci. A questa ultima spetta la decisione sugli atti di straordinaria amministrazione, compresa l'approvazione del bilancio consuntivo.
Il bilancio consuntivo regolarmente approvato dovrà essere presentato alla Curia Vescovile entro il mese di marzo.

Art.39: La Confraternita che è in possesso della personalità giuridica civile, è proprietaria anche dinnanzi allo Stato dei beni immobili e mobili ad essa intestati. Essa è soggetto capace di acquistare, possedere, amministrare, alienare, ereditare beni, secondo i fini che le sono propri.

Art.40: Essendo la Confraternita persona giuridica pubblica, i suoi beni sono di natura ecclesiastica e sono amministrati a norma del presente Statuto e del Diritto Canonico.

Art.41: E' proibito distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita.

Art.42: La quota annuale e gli eventuali contributi straordinari versati dai confrati sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

Art.43: Il segretario deve depositare presso l'Ufficio Amministrativo Diocesano l'inventario di tutti i beni mobili e immobili, specie quelli preziosi per valore storico e artistico; ogni variazione intervenuta nel patrimonio deve essere comunicata in Curia Vescovile all'atto della presentazione del bilancio consuntivo.

Art.44: Qualora la confraternita si estingue, ossia quando rimangono meno di tre soci, o in caso di scioglimento, i suoi beni saranno destinati ad opere di beneficienza o ad associazioni analoghe.

Art.45: Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto valgono le norme del Regolamento interno e in mancanza le norme del Codice di Diritto Canonico.


VIII. Norme Transitorie

Art. 46: Il presente Statuto, approvato dall'assemblea dei confrati in data 27/01/2002, sostituisce quello del 1946 ed entra in vigore dopo l'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

Art 47: La Confraternita entro un anno dall'approvazione dello Statuto da parte dell'Ordinario predisporrà un Regolamento interno di attuazione, che entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'ordinario.

Troina, 27/01/2002

IL CAPPELLANO:
SAC . S. CHIAVETTA

IL SEGRETARIO:
CANTALE FRANCESCO

IL GOVERNATORE:
DI MARCO FILIPPO


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